Violenza di genere
LA VIOLENZA
LA VIOLENZA SULLE DONNE, VIOLENZA di GENERE
La Convezione di Istanbul, adottata dal Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 e ratificata in Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013, definisce la violenza nei confronti delle donne “come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne”, inoltre, ricomprende nella definizione di violenza nei confronti delle donne “tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.
Con l’espressione “violenza domestica” la Convenzione designa “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima” e con l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi “violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”.
La Convenzione di Istanbul riconosce la violenza sulle donne come un fenomeno storico e culturale di cui va riconosciuta la natura strutturale proprio in quanto basata sul genere evidenziando il suo essere una delle dinamiche sociali e culturali che hanno determinato per le donne una posizione subordinata.
La Convenzione di Istanbul vincola gli Stati che l’hanno ratificata a intervenire adottando le misure efficaci per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e la violenza domestica.
Un altro importante riferimento del diritto internazionale è presente nella Dichiarazione delle Nazioni Unite secondo la quale è da considerarsi violenza contro le donne: “qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata”.
E ancora: “Per violenza di genere si considera una violenza nei confronti di una donna solo per il fatto di essere donna o una violenza inflitta in maniera sproporzionata alle donne”.
Il Rapporto Mondiale su violenza e salute dell’ Organizzazione mondiale della sanità, presentato a Bruxelles il 3 Ottobre 2002, definisce il fenomeno della violenza come uno dei principali problemi di salute pubblica a livello mondiale e considera gli atti di violenza come “un fenomeno complesso, legato a modelli di pensiero e comportamenti plasmati dalla nostra società. (…) La violenza non è semplicemente riconducibile a problemi famigliari, scelte personali, sfaccettature della vita … è il risultato di complessi fattori causali che possono oltrepassare i confini nazionali”.
Sulla scia del diritto internazionale, il nostro legislatore, negli anni, ha promulgato diverse leggi finalizzate a combattere il fenomeno della violenza sulle donne basata sul genere introducendo degli istituti giuridici a tutela delle donne vittime di violenza.
Questi interventi legislativi operano non solo sul piano della repressione del fenomeno (introduzione di nuove fattispecie di reato o aggravamento delle pene dei reati già previsti), ma anche sul piano della prevenzione (misure cautelari o diritto della donna di essere informata delle varie fasi procedimentali) e della formazione degli operatori anti violenza.
Scarica e leggi il testo integrale della Convezione di Istanbul.